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Startup innovative: cosa sono e che vantaggi hanno

2024-03-20 17:51

TaxBi | Dottori Commercialisti

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Startup innovative: cosa sono e che vantaggi hanno

La start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato.

La start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, tale impresa deve possedere sia dei requisiti cumulativi che dei requisiti alternativi.

Requisiti cumulativi

Fra i requisiti cumulativi, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, la start-up:

  • deve essere un’impresa neo-costituita o in ogni caso costituita da non più di 60 mesi;
  • deve essere residente in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, deve avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro (secondo esercizio di natura annuale);
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda.

Requisiti alternativi

La start-up innovativa, inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di Ricerca e Sviluppo;
  2. il team di lavoro è composto o per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale;
  3. l’impresa è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un elaboratore originario registrato.

Regime pubblicitario

Le start-up innovative sono iscritte in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012).

L’iscrizione avviene automaticamente a seguito della trasmissione in formato elettronico alla Camera di Commercio territorialmente competente di un’apposita domanda di iscrizione, contenente una dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa.

Poi, in sede di iscrizione nella sezione speciale, le start-up innovative devono inserire nella piattaforma informatica “start-up.registroimprese.it” le informazioni inserite in sede di presentazione della domanda e presenti nella tabella sotto riportata.

Tali informazioni devono essere necessariamente anche presenti sul sito Internet dell’impresa.

Informazioni da inserire nella domanda d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

Start-up innovativa

La start-up innovativa deve fornire in sede di domanda d’iscrizione al registro speciale del Registro delle imprese le seguenti informazioni:

  1. data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  2. sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  3. oggetto sociale;
  4. breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  5. elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel Registro delle imprese di cui all’ art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità;
  6. elenco delle società partecipate;
  7. indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  8. indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  9. ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
  10. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Fase successiva all’iscrizione

Le start-up innovative nella fase successiva all’iscrizione devono:

  • aggiornare o confermare almeno una volta all’anno le informazioni presentate in sede di domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro e inserite sulla piattaforma informatica “start-up.registroimprese.it”;
  • depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.

Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese

La start-up innovativa è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, mantenendo però la sola iscrizione alla sezione ordinaria dello stesso Registro, con conseguente perdita della possibilità di fruire della disciplina di favore:

  • entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti qualificanti previsti dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012;
  • per il mancato deposito presso il Registro delle imprese della dichiarazione di perdurante sussistenza dei suddetti requisiti.

Le agevolazioni

In ambito camerale

Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento:

  • dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
  • del diritto annuale della CCIAA.

La misura si rivolge a tutte le start-up innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

In ambito societario

 

Per tutte le start-up innovative

Deroga alla disciplina della riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4 , c.c.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

Per la riduzione del capitale sotto il minimo legale l’assemblea può rinviare la decisione all’esercizio successivo, al termine del quale opererà la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Se il capitale non viene reintegrato al di sopra del minimo legale al termine dell’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio opera secondo la disciplina ordinaria.

Possibilità di emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali e amministrativi, con esclusione dei diritti di voto.

Ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.L. n. 179/2012, per le start-up innovative è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo, di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994.

Per tutte le PMI costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata

Possibilità di creare differenti categorie di quote aventi diritti diversi, anche senza diritti di voto, ovvero con diritti di voto non proporzionali alla propria quota di partecipazione, limitati o subordinati al verificarsi di determinati eventi.

Possibilità di raccogliere capitali mediante campagne di equity crowdfunding (offrire al pubblico quote di capitale).

È ammessa la possibilità di effettuare delle operazioni sulle proprie quote.

Altre agevolazioni

Tra le altre agevolazioni si segnalano:

  • Accesso gratuito e semplificato al fondo di Garanzia per le PMI → intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
  • Incentivo smart & start Italia → l’incentivo nato con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili.
  • Disposizioni in materia di lavoro subordinato → La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa o altri indicatori concordati dalle parti.
  • Possibilità di remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (stock option).
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione crediti IVA fino ad euro 50.000.
  • Voucher 3i → La misura “Voucher 3i - investire in innovazione” ha l’obiettivo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative, fornendo agevolazioni per l’acquisizione di servizi di consulenza per la brevettazione.
  • Fondo nazionale innovazione.
  • Fondo imprese creative.
  • Piano transizione 4.0 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, credito R&D, credito formazione 4.0).
  • Possibilità di partecipare al bando trasformazione digitale.
  • Fail fast → esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Sono dei c.d. “soggetti non fallibili”.

In caso di successo, le start-up innovative costituite da più di cinque anni che presentano un’elevata componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata a tali imprese, senza perdere il diritto ai benefici disponibili.

Le start-up innovative a vocazione sociale

Le start-up innovative a vocazione sociale (note anche come “SIAVS”) possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale.

settori individuati da tale provvedimento sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

La nozione giuridica di SIAVS non richiede all’azienda la contemporanea iscrizione al Registro delle imprese sociali.

L’impresa per ottenere la qualifica di SIAVS deve presentare un’autocertificazione con cui:

  1. dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
  2. indica tale/i settore/i;
  3. dichiara di perseguire, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
  4. si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto.

Quest’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale”, che deve essere trasmesso annualmente alla CCIAA in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti.

Tale Documento deve presentare sia datati qualitativi che quantitativi, quest’ultimi sotto forma di indicatori.

Imposizione diretta per gli investitori

L’art. 29 del D.L. n. 179/2012 prevede degli incentivi sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche in relazione alle somme investite in start-up innovative.

L’incentivo è così configurato:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30%; dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. 7 maggio 2019 le agevolazioni sopra riportate spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

L’art. 27 del D.L. n. 179/2012 prevede l’esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

L’art. 14 del D.L. n. 73/2021 infine, prevede un apposito regime di esenzione delle plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, realizzate dalle sole persone fisiche, a seguito di cessione di partecipazioni detenute in start-up innovative.