Dal 1° ottobre 2024, diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili possedere la "patente a punti". Questa misura, introdotta dall'articolo 29, comma 19, del DL n. 19/2024 e attuata dal DM n. 132 del 18/09/2024, si applica a un'ampia gamma di lavori edili e di ingegneria civile, come specificato nell'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.
Chi è tenuto ad avere la patente?
- Imprese che operano fisicamente nei cantieri edili, a prescindere dalla loro qualifica come imprese edili.
- Lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.
Chi è escluso dall'obbligo?
- Soggetti che effettuano mere forniture di beni.
- Soggetti che offrono prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri.
- Imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III.
Quali sono i requisiti per ottenere la patente?
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Assolvimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- Possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti.
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.
Come si ottiene la patente?
La patente viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). La domanda può essere presentata:
- Direttamente dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, utilizzando SPID o CIE.
- Tramite un intermediario delegato, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o CAF.
Come si dimostra il possesso dei requisiti?
Il possesso dei requisiti può essere dimostrato tramite:
- Autocertificazione (art. 46 del DPR 445/2000) per iscrizione alla CCIAA, possesso di DURC e certificazione di regolarità fiscale.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) per adempimento degli obblighi formativi, possesso del DVR e designazione del RSPP.
Autocertificazione fino al 31 ottobre 2024:
In fase di prima applicazione, è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa dichiarazione è valida fino al 31 ottobre 2024 e obbliga il richiedente a presentare la domanda tramite il portale INL entro la stessa data.
Come funziona la patente a punti?
La patente ha un punteggio iniziale di 30 punti, che possono essere:
- Incrementati fino a un massimo di 100 punti, in base all'anzianità di iscrizione alla CCIAA, alla mancanza di decurtazioni e ad attività/investimenti/formazione in tema di salute e sicurezza.
- Decurtati in seguito all'accertamento di violazioni elencate nell'Allegato 1-bis del TUSL.
Quali sono le sanzioni per chi opera senza patente o con punteggio insufficiente?
Operare in cantiere senza patente o con meno di 15 punti comporta le seguenti sanzioni:
- Per l'operatore:
- Sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
- Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
- Comunicazione della sanzione all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Per il committente o responsabile dei lavori:
- Sanzione amministrativa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
Revoca e sospensione della patente:
- La patente viene revocata se si accerta l'assenza di uno dei requisiti dichiarati. Dopo 12 mesi è possibile richiedere una nuova patente.
- La patente può essere sospesa in via cautelare in caso di infortuni gravi o mortali imputabili a colpa grave del datore di lavoro, dirigente o preposto. La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è possibile presentare ricorso.