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Vendita al dettaglio di audioprotesi

2023-11-19 09:37

TaxBi | Dottori Commercialisti

Inquadramento attività, attività d'impresa, commercio al minuto,

Vendita al dettaglio di audioprotesi

DefinizioneL'attività di vendita al dettaglio di audioprotesi consiste nella vendita di apparecchi che prevengono ovvero suppliscono la disabilità udi

Definizione

L'attività di vendita al dettaglio di audioprotesi consiste nella vendita di apparecchi che prevengono ovvero suppliscono la disabilità uditiva e nella successiva verifica e manutenzione periodica dell’apparecchio al fine di garantire l’efficacia dello stesso.

Requisiti professionali

Per la vendita di audioprotesi occorre essere in possesso della laurea in Tecniche Audioprotesiche (L/SNT3). Inoltre occorre aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed essere iscritto all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista.

La professione dell’audioprotesista è regolamentata dal D.M. del Ministero della salute 14 settembre 1994, n. 668 e dal D.M. del Ministero della salute del 13 marzo 2018.

Modalità di svolgimento

La vendita al dettaglio di audioprotesi può essere svolta in forma: 

  • individuale; 
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l'attività

  • apertura partita Iva con codice attività 47.74.00 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (Codice Ateco 2007):
    • impresa individuale: Modello AA9/12 
    • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA: 
    • impresa individuale: Modello I1 
    • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:
  • iscrizione INPS: gestione commercianti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • Presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell’attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività: la destinazione d'uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l'attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E' opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell'avvio di un'attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l'iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.