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Libreria

2023-11-19 09:46

TaxBi | Dottori Commercialisti

Inquadramento attività, attività d'impresa, commercio al minuto,

Libreria

DescrizioneL'attività di libreria prevede l'acquisto e la rivendita al consumatore finale, cioè al pubblico in generale, di libri, ovvero la commercia

Descrizione

L'attività di libreria prevede l'acquisto e la rivendita al consumatore finale, cioè al pubblico in generale, di libri, ovvero la commercializzazione di prodotti diversi (cd musicali e video).

Norme di riferimento

Nell'ordinamento italiano le attività di commercio sono disciplinate dal D.Lgs. 114/98. Requisiti professionali

L'imprenditore titolare dell'impresa deve, al fine di poter svolgere il commercio al dettagliopossedere i requisiti morali, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

Modalità di svolgimento

Tale attività può essere svolto in forma:

  • individuale; 
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l'attività

  • apertura partita Iva con indicazione del codice attività 47.61.10 (Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12 
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1 
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • iscrizione INPS: gestione commercianti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnicaentro 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

Presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente, il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività: la destinazione d'uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l'attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.

  • Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell'avvio di un'attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l'iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).