customcolor_logo_customcolor_background
customcolor_logo_customcolor_background

TaxBi | Dottori Commercialisti ®

Danilo Gulizia - Dottore Commercialista Revisore Legale - N. AA2183  Albo Dottori Commercialisti
Via Gabriele D'Annunzio, 56 - 95128 Catania - P.IVA 04934190879

dottoricommercialisti@taxbi.it - 0958100047

Cookie Policy - Privacy Policy - All rights reserved © 2023

 


linkedin
phone

Tabaccheria

2023-11-19 09:42

TaxBi | Dottori Commercialisti

Inquadramento attività, attività d'impresa, commercio al minuto,

Tabaccheria

Norme di riferimentoL'attività di vendita al dettaglio di prodotti di tabaccheria e generi di monopolio è disciplinata dal combinato disposto del D.Lg

Norme di riferimento

L'attività di vendita al dettaglio di prodotti di tabaccheria e generi di monopolio è disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e della legge 1293/57.

Requisiti professionali

Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di tabaccheria e generi di monopolio non è previsto alcun requisito professionale.

Modalità di svolgimento

Il commercio al dettaglio di prodotti di tabaccheria e generi di monopolio può essere svolto in forma: 

  • individuale; 
  • societaria (società di persone e società di capitali).

Documentazione ed adempimenti per iniziare l'attività

  • apertura partita Iva con codice attività 47.26.00 (Codice Ateco 2007): 
  • impresa individuale: Modello AA9/12 
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10 
  • iscrizione alla CCIAA: 
  • impresa individuale: Modello I1 
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5
  • inquadramento previdenziale:
  • iscrizione INPS: gestione commercianti.
  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività: la destinazione d'uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l'attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità.  E' opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;
  • richiesta per la rivendita di generi di monopolio da presentare all'Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato entro il primo trimestre di ogni anno.

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell'avvio di un'attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l'iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni, trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata) 

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.

Appare opportuno ricordare che le tabaccherie effettuano in via prevalente la rivendita di prodotti oggetto di monopolio di Stato, quali ad esempio i tabacchi ovvero i giochi a premi e gratta e vinci, nonché giornali, quotidiani periodici e ricariche telefoniche. Secondo quanto disposto dall’articolo 24 della Legge n. 1293 del 1957, i beni oggetto di monopolio di Stato vengono venduti al pubblico ad un prezzo fissato dalla tariffa di vendita. Sulla cessione di tali beni si calcola l’aggio, che rappresenta la quota di ricavo lorda dell’esercente. L’aggio, infatti, è la differenza tra il prezzo di vendita del genere di monopolio e il prezzo di acquisto pagato dall’esercente al fornitore AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).

Dal punto di vista contabile, la gestione degli acquisti e delle vendite dei beni oggetto di monopolio di Stato differisce a seconda che il soggetto abbia adottato la contabilità ordinaria ovvero semplificata. Per i soggetti in contabilità ordinaria, come chiarito dalla C.M. 17.5.2000, n. 98/E, dovranno essere rilevati sia gli acquisti che le vendite dei beni in commento, poiché ai fini delle imposte dirette rileva l’intero corrispettivo di vendita e non solo l’aggio. Qualora il soggetto abbia adottato la contabilità semplificata, invece, secondo quanto illustrato dalla precedente C.M. 20.5.1991, n. 22, è considerata sufficiente la rilevazione del solo aggio, quale componente positivo di reddito.