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Vendita di cialde da caffè

2023-11-19 09:44

TaxBi | Dottori Commercialisti

Inquadramento attività, attività d'impresa, commercio al minuto,

Vendita di cialde da caffè

DescrizioneL'attività di vendita al dettaglio e quella all’ingrosso di cialde da caffè è disciplinata dal D.Lgs. 114/98 e dal D.Lgs 188/2014. Il comme

Descrizione

L'attività di vendita al dettaglio e quella all’ingrosso di cialde da caffè è disciplinata dal D.Lgs. 114/98 e dal D.Lgs 188/2014. Il commerciante all’ingrosso è chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio, e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Requisiti professionali

Per l'esercizio del commercio al dettaglio di cialde da caffè non è previsto alcun requisito professionale.

Per l’esercizio all’ingrosso, l'imprenditore titolare dell'impresa deve, al fine di poter svolgere il commercio all'ingrosso non alimentare, possedere i requisiti morali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98.

Modalità di svolgimento

L'attività di rivendita cialde da caffè può essere svolta in forma di:

  • impresa individuale: il titolare deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di persone (s.a.s. e s.n.c.): la maggioranza dei soci nelle s.n.c. e degli accomandatari nelle s.a.s. devono prestino la propria opera lavorativa in via prevalente (sia rispetto al tempo dedicato sia rispetto al capitale impiegato) ed almeno un socio deve possedere i requisiti professionali richiesti;
  • società di capitali (S.r.l.): la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale; conferiscano e detengano la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale; detengano la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione (laddove costituito). Almeno uno dei soci deve possedere i requisiti professionali richiesti.

Si precisa che l’attività in esame può essere svolta anche in forma di franchising. A tal proposito il franchisor concede la possibilità all’affiliato di erogare il servizio sfruttando l’insegna del medesimo franchisor e rispettando gli standard formativi e qualitativi individuati dallo stesso. Al

contempo il franchisor garantisce all’affiliato un percorso formativo iniziale sulle modalità di erogazione del servizio, l’assistenza tecnica continua e, in genere, il contratto prevede anche la fornitura di mobili e arredi da destinare ai locali in cui si svolgerà l’attività.

Documentazione ed adempimenti per iniziare l'attività

  • Apertura partita Iva con codice attività 47.29.00 (Codice Ateco 2007):
  • impresa individuale: Modello AA9/12
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello AA7/10
  • Iscrizione alla CCIAA:
  • impresa individuale: Modello I1
  • soggetti diversi dalle persone fisiche: Modello S5

iscrizione INPS: gestione commercianti.

  • iscrizione INAIL: iscrizione con il rischio operativo per collaboratori familiari e soci partecipanti.

Le documentazioni richiamate devono essere presentate compilando gli appositi moduli informatici contenuti nel software ComUnica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ovvero dalla costituzione della società.

Altri adempimenti

  • presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività , della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente il quale ha il compito di riconoscere i requisiti per l'accesso all'attività: la destinazione d'uso e la disponibilità del locale nonché verificare la distanza del locale più vicino in cui viene svolta l'attività della medesima tipologia, indicandone la precisa ubicazione e la titolarità. E' opportuno precisare che, per tale adempimento, ogni singolo Comune predispone un apposito modulo da compilare;

Con il DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, non sono più previsti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'Amministrazione, nonché divieti e restrizioni non adeguati, ai fini dell'avvio di un'attività economica, se non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale disposizione tende a perseguire finalità di interesse pubblico generale, in quanto l'iniziativa economica privata deve essere libera, secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. Rimangono escluse, dalle semplificazioni testé richiamate, le seguenti attività: professioni,  trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, servizi finanziari (di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 59/2010) e servizi di comunicazione (di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 59/2010).

PEC (Posta Elettronica Certificata) 

Obbligo di dotazione di casella PEC: il DL n. 185/2008 ha stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata a valore legale. Successivamente, il DL n. 179/2012, ha esteso tale obbligo anche a tutte le nuove iscrizioni, presso il Registro Imprese, di imprese individuali, a partire dal 20 ottobre 2012.